Normativa

Ultima modifica 21 febbraio 2024

ANAGRAFE CANINA

Chi detiene un cane, o chiunque ne entri in possesso, deve iscriverlo entro 15 giorni all'anagrafe canina. I cuccioli devono essere iscritti entro i primi 3 mesi di vita. Per le infrazioni la sanzione è di € 34.42 (Legge Regionale 30/87 e successive integrazioni, artt.1 e 10; min € 25,00, max € 103,00).

Per l'iscrizione e la contestuale identificazione con microchip è necessario rivolgersi:

 

-  All’ASL Servizio Veterinario di Caravaggio, L.go Cavenaghi 1, previo appuntamento al  numero 0363/350747
-  Ai veterinari libero professionisti accreditati, che sul territorio di Caravaggio sono:
 
Dr. Salvatore di Mauro - Via Foscolo 5 - Caravaggio  
Dr.ssa Daniela Mandelli - Via Roma 34 - Caravaggio  
Dr.ssa Guidi Marcella - Via degli Orti - Caravaggio  
Dr. Ilario Eugenio Taddeo - Circ. Specchio 20/22  

 

TRASFERIMENTO, CESSIONE O MORTE

In caso di trasferimento, cessione o morte del cane, bisogna farne denuncia entro 15 giorni all' anagrafe canina;

MORSICATURE E PROFILASSI ANTIRABBICA

A)
 Se il cane morde o comunque procura lesioni a persona o animale (zuffa), deve essere tenuto in osservazione per 10 giorni presso il canile sanitario. Su richiesta del proprietario, il veterinario ufficiale dell'ASL, valutata la situazione epizoologica, può concedere l'osservazione domiciliare purché il proprietario, durante questi 10 giorni, possa garantire un'accurata custodia dell'animale ed il rispetto delle seguenti condizioni:

 

 

 

1) il cane non deve essere sottoposto a trattamenti immunizzanti (vaccinazioni);
2) non deve essere spostato dal luogo stabilito per l'osservazione;
3) è necessario segnalare al veterinario ufficiale il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute, nonché l'eventuale fuga o morte dell'animale (in quest'ultimo caso il cadavere dovrà essere ritirato dai Servizi Veterinari per gli accertamenti previsti dalla legge).

 

Nel caso di zuffa, ambedue gli animali devono essere tenuti in osservazione per 10 giorni.

B) Se il cane subisce un morso o una lesione da altro animale rimasto sconosciuto, fuggito e/o sospetto di essere affetto da rabbia, deve essere tenuto in osservazione per 6 mesi da parte del veterinario ufficiale; tale periodo può essere ridotto a 3 mesi se il cane viene sottoposto entro 5-7 giorni ad una vaccinazione antirabbica post-contagio, o a 2 mesi se il soggetto, trattato comunque con la vaccinazione post-contagio, era stato sottoposto a vaccinazione antirabbica pre-contagio da non più di 1 anno.

UCCISIONE, MALTRATTAMENTO E ABBANDONO (Legge 20.07.2004, n. 189:)

ART. 544 BIS CODICE PENALE (UCCISIONE DI ANIMALI)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.

ART. 544 TER CODICE PENALE (MALTRATTAMENTO DI ANIMALI)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (... omissis).

ART. 727 CODICE PENALE (ABBANDONO DI ANIMALI)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze

ANIMALI PERICOLOSI

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con la debita cautela animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con una sanzione di € 50,00 (Codice Penale, art. 672; min € 25,00, max € 258,00). Depenalizzato dalla legge 24.11.1981, n. 689 art. 33.

IN MACCHINA

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica (8 febbraio 1954, n° 320), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno, e comunque in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida.

E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile (Codice della Strada, art. 169).


IMBRATTARE IL SUOLO PUBBLICO

Coloro che conducono cani su strade, marciapiedi ed altre aree comunque soggette ad uso pubblico, sono tenuti a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali, a rimuoverle, a introdurle in contenitori chiusi e depositare questi nei dogy box posizionati in vari punti della città.

IN CASO DI SMARRIMENTO

Per accertarsi che il proprio cane sia stato ritrovato vagante
 e di conseguenza portato al canile, ci si può rivolgere:


Alla Polizia Locale di Caravaggio 0363/356230

Al canile sanitario di Urgnano 035/4872197

I cani ritrovati vaganti sul territorio di Caravaggio vengono ricoverati presso il Canile Sanitario di Urgnanoper un periodo di 10 giorni durante il quale il proprietario del canepuò riconoscere e ritirare il proprio cane.
Al termine del suddetto periodo, se nessuno reclama la proprietà del cane, lo stesso viene trasferito presso il Canile rifugio di Calvenzano, in via Roma, e diventa adottabile (il cane viene ceduto gratuitamente) (tel. 0363/86555 oppure 036345388)

IL PASSAPORTO
RILASCIO DEL PASSAPORTO

Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale.
Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell’anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti

IN VIAGGIO CON FIDO...

In AUTO:
 se trasporti più di un cane, ricorda che è necessario avere la rete di separazione, oppure utilizza le apposite gabbie di trasporto (anche per gatti). Se il tragitto richiede molte ore, programma delle soste per permettere a Fido di “sgranchirsi” le zampe, urinare e somministragli acqua da bere (poca, se soffre di mal d’auto). è buona norma applicare ai vetri dell’auto tendine parasole per evitare la luce diretta del sole. Se non disponi di aria condizionata, cerca di evitare di viaggiare durante le ore più calde della giornata.
Per principio, non lasciare MAI i tuoi animali in auto da soli.

In NAVE: ogni compagnia ti darà informazioni dettagliate. In molti casi gli animali devono essere alloggiati in apposite gabbie messe a disposizione della compagnia navale. I cani devono essere provvisti di guinzaglio e museruola e spesso non possono sostare negli spazi comuni destinati ai passeggeri. Lascia a disposizione acqua e un po’ di cibo ed eventualmente un indumento con il tuo odore, che possa tranquillizzare il tuo amico in un ambiente estraneo.

In TRENO: le condizioni possono variare a seconda delle tipologie di treno: è quindi consigliabile informarsi per tempo. In generale, gli animali vanno alloggiati in appositi trasportini, o tenuti in scompartimenti noleggiati per intero o previo consenso degli altri passeggeri, o utilizzando le piattaforme o il vestibolo delle carrozze. è opportuno l’uso di guinzaglio e museruola.

In AEREO: il regolamento IATA detta le condizioni per il trasporto degli animali. è necessario prenotare in anticipo e informarsi direttamente con il vettore sulle modalità di trasporto. Se si tratta di animali di piccola taglia, contenuti in idonei trasportini, possono a volte essere alloggiati insieme ai passeggeri (massimo 2 per aereo). Animali di grossa taglia invece devono essere rinchiusi in gabbie di trasporto (generalmente non fornite dalle compagnie aeree) e stivati o spediti come bagaglio. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI

A partire dal 3 luglio 2004, in occasione dei movimenti tra Stati membri, cani gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi Veterinari della ASL, attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità (effettuata da non oltre 12 mesi).

Le vaccinazioni antirabbiche:se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dall’ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia.

se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso, a cura del Veterinario che le ha eseguite

Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, purché muniti di passaporto, e purché abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici

oppure

siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

L’introduzione di cani e gatti in Svezia, Regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a: identificazione esclusivamente elettronica (microchip), titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia e permanenza nel paese di origine per il periodo prescritto, pari a 6 mesi per Regno Unito e Irlanda, 4 mesi per Svezia.
Inoltre, fino a al 3 luglio 2009, cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimenti verso Svezia, Regno Unito e Irlanda.
Sempre fino al 3 luglio 2009, Regno Unito, Svezia e Irlanda subordinano l’introduzione di cani e gatti alle norme specifiche dicontrollo dell’echinococcosi e delle zecche.


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